Come si può osservare nel documento pubblicato qualche giorno fa , secondo le stime di Confindustria la crisi sociale ed economica provocata da Covid-19 determinerà un calo del Pil e degli investimenti rispettivamente nell’ordine del 6% e 10%.
Nel breve periodo la crisi generata in gran parte dal Coronavirus si sostanzierà in un ammanco delle disponibilità liquide con la conseguente impossibilità per imprenditori e parti negoziali in genere di adempiere le obbligazioni contrattuali precedentemente assunte, si pensi a titolo esemplificativo ai contratti di locazione commerciale.
Tale inadempienza contrattuale si può configurare, peraltro, non solo come impossibilità di corrispondere il prezzo pattuito per la prestazione, ma addirittura come impossibilità di effettuare la prestazione stessa alla luce delle rigide restrizioni imposte dall’autorità governativa al fine di limitare le interazioni personali e contagi.
In materia di responsabilità contrattuale si ritiene utile esaminare gli istituti giuridici dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione e della risoluzione del contratto per forza maggiore.
L’articolo 1256 del codice civile disciplina le ipotesi di impossibilità definitiva e temporanea della prestazione per “causa non imputabile al debitore”.
In tema di causa di forza maggiore, sebbene non precisamente definita dal Codice, l’articolo 1467 c.c. indirettamente ne indica alcune caratteristiche stabilendo che, nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, è possibile domandare la risoluzione del contratto ovvero modificare equamente le condizioni, al verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili tali da rendere la prestazione eccessivamente onerosa.
Ricordiamo infine che la liquidità è il primo segnale che occorre verificare e tenere sotto controllo per conoscere quanto più possibile lo stato di salute della propria attività.
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