Si segnala la recente ordinanza n. 32134 del 10 dicembre 2019 a mente della quale la Terza Sezione civile della Suprema Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sulla vexata quaestio iuris della registrazione contabile dei debiti dell’azienda ceduta e la conseguente responsabilità solidale tra cedente e cessionario che ne scaturirebbe.
Come è noto, gli articoli da 2556 a 2560 cod. civ. disciplinano il trasferimento dell’azienda per atto tra vivi ed in particolare l’art. 2560 c.c. sancisce la responsabilità solidale tra cedente e cessionario per il pagamento dei debiti relativi l’azienda ceduta, purché questi siano anteriori al trasferimento e risultino dai libri contabili.
Tornando all’Ordinanza in oggetto, la fattispecie sottoposta ai Giudici di legittimità brevemente era la seguente: il creditore agiva nei confronti di un soggetto che riteneva essere il cessionario di fatto dell’azienda del debitore principale, per vedere accertata la sua responsabilità solidale, eccependo peraltro una continuazione di fatto dell’attività svolta dai soggetti cedenti, avendo la nuova impresa la medesima compagine sociale, clientela ed attività.
In particolare si evidenzia il percorso motivazionale del giudice di seconda istanza il quale assumeva quale elemento costitutivo della responsabilità solidale tra cedente e cessionario la dimostrazione dell’avvenuta iscrizione del credito nelle scritture contabili.
La Corte di Cassazione ha accolto le doglianze del creditore relative all’interpretazione dell’art. 2560 c.c., comma 2, preferendo un approccio interpretativo improntato più alla sostanza che alla forma.
Il principio affermato è il seguente: “in tema di cessione di azienda, il principio di solidarietà fra cedente e cessionario, fissato dall’art. 2560 c.c., comma 2, con riferimento ai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, principio condizionato al fatto che essi risultino dai libri contabili obbligatori, deve essere applicato tenendo conto della “finalità di protezione” della disposizione, finalità che consente all’interprete di far prevalere il principio generale della responsabilità solidale del cessionario ove venga riscontrato, da una parte, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi da quelli per i quali essa è stata introdotta, e, dall’altra, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di fornire una tutela effettiva al creditore che deve essere salvaguardato”.
Pertanto, non potrà farsi valere il dato letterale della norma a svantaggio del creditore ove sia provato l’intento fraudolento delle parti.