Cosa si intende per concessione abusiva del credito? La recente ordinanza (nr 18610/21 del 30 giugno 2021) determina che l’erogazione del credito, allorquando essa sia qualificabile come abusiva, cioè effettuata con dolo o colpa, ad una impresa che si trovi in situazione di difficoltà economica finanziaria e priva di prospettive di superamento della crisi, integra un illecito da parte del finanziatore, per essere venuto meno ai suoi doveri di prudente gestione. Il finanziatore sarà obbligato a risarcire il danno o questo discenda dall’aver aggravato il dissesto favorendo la continuità d’impresa.
Fonte Italia Oggi del 06/07/21 pag. 24