Si, il credito è prededucibile, anche nel successivo fallimento, se la prestazione è stata funzionale alle finalità del concordato preventivo purché il debitore vi sia ammesso.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, interviene sul tema della prededucibilità dei crediti del professionista, con la sentenza del 31 dicembre 2021 n. 42093, restringendone la portata. In tale occasione, un commercialista aveva svolto la propria attività in relazione alla predisposizione di una domanda di concordato preventivo, poi rinunciata dal debitore, ed il professionista invocava la prededuzione del credito nel successivo fallimento. Come detto, dopo tale sentenza, si ritiene che il credito del professionista, incaricato dal debitore, di svolgere l’attività necessaria per l’accesso al concordato preventivo, sia prededucibile, anche nel successivo fallimento, se la prestazione sia stata funzionale alle finalità della prima procedura (ossia del concordato preventivo). La valutazione della strumentalità della prestazione, ad opera del giudice di merito, avviene ex ante e riguarda la circostanza che l’intervento del professionista abbia contribuito “con inerenza necessaria” alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa. Inoltre, è necessario che il debitore venga ammesso alla procedura in modo che i creditori, a cui la proposta è rivolta, possano esprimersi su di essa.
La complessa decisione si articola in 45 pagine, e per brevità espositiva, sulla pagina di Altalex, si riportano solo i passaggi di maggior rilievo, rinviando, per un approfondimento, alla lettura integrale della pronuncia. Per maggiori informazioni sull’argomento e per l’articolo completo si invita dunque a visitare il link sopra indicato.