Revocabilità del pagamento eseguito dal debitore (poi fallito)

Molto importanti in merito all’argomento sono i principi sanciti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 5049 del 16/02/2022. Tale sentenza afferma che il pagamento eseguito dal debitore, poi fallito, nel periodo sospetto è sempre revocabile anche se effettuato in adempimento di un credito assistito da garanzia reale ed anche se l’importo versato deriva dalla vendita del bene oggetto di pegno. La revoca del pagamento determina il diritto del creditore che ha subito la revocatoria ad insinuarsi al passivo del fallimento.

La vicenda inizia dall’azione revocatoria proposta dalla curatela del fallimento di una s.a.s. nei confronti di un istituto di credito con riferimento ad una rimessa in conto corrente effettuata in favore della banca, derivante dall’incameramento del corrispettivo della vendita di un certificato di deposito costituito in pegno dal debitore fallito: su questo, le Sezioni Unite della Cassazione sono poi chiamate a prendere posizione sia sul tema dell’ammissibilità della revocatoria del pagamento del creditore pignoratizio sia sulla questione della collocazione del credito conseguente all’esito vittorioso della revocatoria in sede concorsuale.

Per approfondire la questione, esaminare il caso e vedere le decisioni prese dalla Corte di Cassazione, si rimanda all’articolo completo su Altalex.

Per maggiori dettagli ed approfondimenti invece, si allega al link di seguito il PDF della sentenza della Corte: PDF Cassazione, SS.UU. Civili, Sentenza N.5049/2022.

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