Fideiussione per finalità estranee alla propria attività: c’è nullità?

La Corte di Appello di Torino, con la sentenza n.729 del 29.06.2022, ha stabilito che il garante che rilascia una fideiussione che ha delle finalità estranee alla propria attività professionale è qualificabile come “consumatore” e quindi, può eccepire la nullità della clausola derogativa dell’art.1957 c.c. siccome vessatoria ex art. 33 codice del consumo.

La clausola in questione non è soggetta soltanto alla specifica approvazione per iscritto ex art.1341 c.c. , ma anche allo svolgimento di una trattativa individuale la cui prova è posta a carico della banca ex. art.34 del Codice del Consumo.

La sentenza di cui si parla è qui riportata per maggiori approfondimenti:

Fonte: Avv. Federico Comba.

Condividi:

Altri post

Mandaci un messaggio